DS - SINISTRA FEDERALISTA SARDA
STATUTO E PATTO FEDERATIVO
approvato il 14 Ottobre 2000
Nelle regioni con particolarità linguistiche,
culturali e istituzionali
possono essere definite forme speciali di autonomia
sulla base di un patto federativo sottoscritto
tra la Direzione nazionale e l'organizzazione regionale.
Il patto comprende lo statuto regionale
e le modalità di modifica del patto medesimo.
TITOLO I
Democratici di Sinistra - Sinistra Federalista Sarda
Art. 1 - Costituzione
- I Democratici di Sinistra della Sardegna riuniti nel primo Congresso regionale
costituiscono i "Democratici di Sinistra-Sinistra Federalista Sarda", quale autonoma
organizzazione politica regionale unita alla Direzione nazionale dei Democratici di
Sinistra da un patto federativo.
- La Sinistra Federalista Sarda unisce e rappresenta nel
territorio della Sardegna i Democratici di Sinistra.
- La Sinistra Federalista Sarda è rappresentata dai Democratici di Sinistra
nell'ambito nazionale e internazionale, nel Partito del Socialismo Europeo
e nell'Internazionale Socialista.
Art. 2 - Valori costitutivi e finalità
- Le donne e gli uomini della Sinistra Federalista Sarda, nell’ambito
del progetto dei Democratici di Sinistra, operano per il progresso civile,
sociale e culturale del popolo sardo, di cui riconoscono la soggettività
storica e culturale; per far svolgere alla Sardegna il suo ruolo europeo
e mediterraneo; per una nuova autonomia istituzionale della Sardegna, nel
quadro di una ristrutturazione federalista della Repubblica italiana e nella
prospettiva di un’Unione europea democratica e federale.
- Per realizzare questa necessaria modernizzazione, essi si richiamano criticamente
alle correnti ideali e politiche democratiche e antifasciste che hanno costruito
e fatto vivere la Repubblica italiana e l’Autonomia della Sardegna.
Perciò rivendicano l’azione svolta nella democrazia repubblicana
e nella Sardegna contemporanea dal riformismo del movimento operaio, del
PCI, del PSI, del sardismo, del liberalismo democratico, del cristianesimo
sociale, di cui assumono consapevolmente i valori ispiratori.
- Le donne e gli uomini della Sinistra Federalista Sarda sentono come proprio
patrimonio quanto di meglio hanno espresso le culture e i movimenti che
hanno messo al centro della loro azione i diritti umani e il valore delle
differenze, il personalismo comunitario e l’ambientalismo democratico,
consapevoli che senza la continua rielaborazione della propria capacità
di capire il mondo che cambia non si può costruire una società
più aperta e plurale, libera e solidale, giusta e sicura.
- Gli iscritti e le iscritte alla Sinistra Federalista Sarda condividono
i valori della libertà e dell’uguaglianza, dell’equità
e della giustizia, del lavoro, della solidarietà sociale, della pace.
Operano per affermare tutti i diritti di cittadinanza promuovendo uno sviluppo
umano sostenibile e una società interetnica e interculturale.
- Per la Sinistra Federalista Sarda la libertà è strettamente
legata all’uguaglianza e si fonda sul riconoscimento della differenza
come valore, rifiutando ogni discriminazione di sesso e di orientamento
sessuale, di razza, religione, cultura. La libertà nell’uguaglianza
si afferma pienamente nella fraternità e quindi nella solidarietà
che ne è la forma sociale. La Sinistra Federalista Sarda si impegna
per il superamento delle disuguaglianze sociali e per la piena affermazione
delle pari opportunità per ognuno. Il dispiegarsi delle libertà
individuali trova la sua prima sede nelle dimensioni relazionali, familiari
e comunitarie. In coerenza con questi valori, e con i principi della Costituzione
Repubblicana, la Sinistra Federalista Sarda assume i diritti umani, i diritti
di tutte le donne e di tutti gli uomini come criterio costitutivo della
sua politica e si impegna a promuovere una convivenza civile fortemente
orientata allo sviluppo delle libertà individuali, al diritto di
ogni donna e di ogni uomo a progettare e realizzare il proprio sviluppo
umano e la propria cittadinanza civile e politica. Per la Sinistra Federalista
Sarda la cittadinanza è garanzia di diritti e di opportunità
per gli individui e, insieme, assunzione di responsabilità di ciascuno
verso la libertà degli altri e di tutti.
- La Sinistra Federalista Sarda condivide una concezione della politica
che ha forte il senso delle sue ragioni fondanti e la consapevolezza del
proprio limite. Aderisce con convinzione all’idea e alla pratica di
uno stato laico ed è per una politica fortemente orientata a valori.
In una realtà di pluralismo etico e di fronte a questioni complesse
e delicate come quelle che riguardano la vita umana, il nascere e il morire,
le relazioni interumane, la non violenza, il partito e la sua politica riconoscono
e rispettano la libertà di coscienza di tutti e concorrono a delineare
i tratti di un’etica civile condivisa.
- La Sinistra Federalista Sarda è un partito di donne e di uomini
che promuove la democrazia paritaria e il superamento della divisione dei
ruoli tra donne e uomini nella società e nella politica. Assume,
pertanto, questo orientamento come costitutivo nell’organizzazione,
nella democrazia e nell’elaborazione progettuale del partito. Per
la Sinistra Federalista Sarda un rinnovato patto di solidarietà tra
le generazioni è uno dei valori e degli obiettivi centrali per la
ricostruzione di un più ampio patto sociale nel paese. E’ dunque
impegnata a realizzare nel partito una forte promozione dell’adesione
dei giovani, un dialogo costante tra le generazioni, un’elaborazione
progettuale e un’iniziativa politica coerenti.
- La Sinistra Federalista Sarda si fonda sui principi di sussidiarietà
e di federalismo democratico e solidale che si organizza secondo i principi
della democrazia di mandato, della partecipazione e della responsabilità.
- La Sinistra Federalista Sarda e’ un partito in cui la sovranità
appartiene alle iscritte ed agli iscritti che la esercitano secondo le modalità
democratiche e le garanzie previste dal presente statuto.
Art. 3 – Iscrizione
- Può chiedere l’iscrizione ai Democratici di Sinistra–Sinistra
Federalista Sarda chiunque, residente o abitante in Sardegna, abbia compiuto
il 16° anno di età e condivida i valori e le finalità
del partito, impegnandosi a sostenerli e a rispettarne lo Statuto.
- L’iscrizione è volontaria e individuale ed avviene presso
un’organizzazione di base o presso un’autonomia tematica del
partito.
- Sono consentite adesioni collettive qualora una forza politica, un movimento
o una associazione o parte di essi, decida di aderire alla Sinistra Federalista
Sarda sulla base di un accordo sottoscritto dallo stesso soggetto collettivo
e dalla Direzione del partito del livello corrispondente. L’adesione
collettiva deve comunque tradursi in iscrizioni individuali. Il soggetto
collettivo aderente può decidere di proseguire la propria attività
in qualità di associazione politico culturale di cui al successivo
art. 19.
- L’iscrizione è di durata annuale e comporta il versamento
di una quota, secondo quanto previsto dal regolamento finanziario del partito.
Il mancato versamento della quota implica la sospensione dei diritti connessi
alla qualità di iscritto.
- Le iscrizioni sono registrate e certificate nell’Anagrafe degli
iscritti, formata e gestita sulla base di un apposito regolamento.
Art. 4 – Diritti e doveri degli iscritti
- Ciascun iscritto è titolare dei diritti e dei doveri previsti dallo
Statuto nazionale dei Democratici di Sinistra e dalla relativa Carta degli
iscritti.
- Ciascuna organizzazione è impegnata a dare attuazione all’art.
5 dello Statuto nazionale dei Democratici di Sinistra relativo alle norme
antidiscriminatorie e sulle pari opportunità tra iscritte ed iscritti.
Art. 5 – Simbolo e bandiera
- Il simbolo della Sinistra Federalista Sarda è così costituito:
Un albero con chioma verde e tronco marrone piantato su un terreno di verde
più chiaro. Il tronco si inserisce nel fogliame con quattro rami.
Nella parte inferiore si sviluppa la scritta DEMOCRATICI DI SINISTRA, di
colore nero. Nella parte inferiore campeggia sul lato destro una rosa rossa,
il cui gambo di colore verde, è circondato da sette stelle disposte
su un percorso ellittico, all’interno del quale appare in bianco la
scritta P.S.E. Sul fondo bianco del simbolo campeggia sfumato il simbolo
della Sardegna costituito da quattro mori bendati con benda bianca, inseriti
in quattro settori delimitati da una croce rossa. Lungo il perimetro del
cerchio, nella parte superiore, intorno alla chioma dell’albero si
sviluppa la scritta SINISTRA FEDERALISTA SARDA di colore rosso.
- La bandiera è rossa, con al centro il simbolo della Sinistra Federalista
Sarda.
TITOLO II
Rapporti con gli organi nazionali dei Democratici di Sinistra
Art. 6 – Patto federativo
- In attuazione dell’art. 7, comma 5 dello statuto nazionale dei
Democratici di Sinistra, tra la Sinistra Federalista Sarda e la Direzione
nazionale dei DS è sottoscritto un patto federativo, che definisce
forme e condizioni speciali di autonomia, obiettivi comuni, impegni reciproci.
Il patto federativo comprende il presente statuto.
- Il patto federativo e lo statuto sono proposti dal Congresso o dall’Assemblea
congressuale della Sinistra Federalista Sarda, sottoposti all’approvazione
della Direzione nazionale ed infine sottoscritti dal Segretario nazionale
dei Democratici di Sinistra e dal Segretario della Sinistra Federalista
Sarda.
- Le modifiche al patto federativo e allo statuto possono essere proposte
dal Congresso o dall’Assemblea congressuale della Sinistra Federalista
Sarda o dalla Direzione nazionale dei Democratici di Sinistra e devono
in ogni caso ottenere l’approvazione di entrambi i predetti organi.
Art. 8 – Rapporti organizzativi ed economico-finanziari
- La Sinistra Federalista Sarda partecipa agli organi nazionali dei Democratici
di Sinistra mediante i propri rappresentanti eletti negli stessi organi,
su proposta della delegazione della Sinistra Federalista Sarda al congresso
nazionale.
- Gli organi nazionali dei Democratici di Sinistra assicurano la loro partecipazione
ai congressi ed agli organi regionali della Sinistra Federalista Sarda mediante
propri rappresentanti designati di volta in volta.
- Spettano alla Sinistra Federalista Sarda i quattro quinti delle complessive
risorse finanziarie derivanti dalle quote degli iscritti e dalla quota-parte,
relativa alla Sardegna, delle erogazioni statali per rimborsi di spese elettorali
e per finanziamento pubblico. Il rimanente quinto spetta alla Direzione
nazionale dei Democratici di Sinistra.
- Il finanziamento relativo all’attività dell’organizzazione
delle donne è regolato secondo le disposizioni vigenti.
Art. 7 – Decisioni politiche, programmatiche ed elettorali
- In attuazione del patto federativo, le decisioni nazionali politiche e
programmatiche dei Democratici di Sinistra che direttamente interessino
la Sardegna sono assunte previo parere degli organi dirigenti della Sinistra
Federalista Sarda.
- Le decisioni nazionali del partito relative alle elezioni politiche ed
europee che direttamente interessino la Sardegna sono assunte su proposta
della Sinistra Federalista Sarda.
- Analogamente, il partito opera affinchè le decisioni nazionali
della coalizione a cui esso partecipa, qualora direttamente interessino
la Sardegna, siano assunte su proposta degli organi regionali della stessa
coalizione.
- Gli organi nazionali dei Democratici di Sinistra assicurano il loro sostegno
alle scelte politiche ed alle iniziative della Sinistra Federalista Sarda
che rientrino negli impegni comuni definiti dal patto federativo, assumendo
a questo fine le conseguenti iniziative nelle sedi politiche e istituzionali
nazionali ed europee.
- Gli organi nazionali dei Democratici di Sinistra possono richiedere alla
Sinistra Federalista Sarda il riesame di decisioni politiche, programmatiche
ed elettorali che siano ritenute in contrasto con vincolanti decisioni nazionali.
TITOLO III
Rapporti con la coalizione politica
Art. 9 – Partito e coalizione
- La Sinistra Federalista Sarda opera attivamente, a tutti i livelli, per
contribuire a dare identità e forza alla coalizione politica di cui
è parte. In particolare, intende contribuire a dare ad essa coesione
politica e programmatica, regole comuni, sedi e strumenti unitari di elaborazione,
di decisione e di lavoro.
- La Sinistra Federalista Sarda è impegnata a far si che si elevi
progressivamente il livello di decisione e di iniziativa proprio della coalizione,
disponibile ad una contestuale cessione di sovranità da parte dei
singoli soggetti della coalizione.
- L’adesione del partito alla coalizione regionale ed alle sue eventuali
modificazioni è deliberata dalla Direzione regionale, nel rispetto
degli indirizzi del Congresso e dell’Assemblea congressuale. L’adesione
del partito alle coalizioni provinciali è approvata dalla Direzione
della Federazione competente e deve essere ratificata dalla Direzione regionale.
L’adesione del partito alle coalizioni comunali è approvata
dall’organo dirigente dell’organizzazione di base o dell’Unione
locale competente e deve essere ratificata dalla Direzione della Federazione.
- Qualora vi siano ipotesi di adesione a coalizioni in difformità
o in contrasto con gli indirizzi del Congresso e dell’Assemblea congressuale
regionale, esse sono tempestivamente comunicate agli organi dirigenti competenti
all’approvazione ed alla ratifica, i quali possono chiedere il riesame
dell’ipotesi di adesione all’organizzazione interessata.
- Le decisioni relative a programmi e a candidature elettorali adottate
nelle sedi unitarie di coalizione, sulla base di regole comuni prestabilite,
impegnano il partito e gli iscritti.
- In assenza di regole comuni prestabilite della coalizione, le decisioni
assunte nel suo ambito impegnano il partito e gli iscritti se ratificate
dai corrispondenti organi dirigenti del partito.
- Tutte le organizzazioni del partito sono impegnate, ai rispettivi livelli,
a promuovere l’informazione e il confronto con gli elettori della
coalizione sull’attività degli eletti ed a favorire iniziative
comuni della coalizione nella società, anche al di fuori degli impegni
elettorali e delle sedi istituzionali.
Art. 10 – Candidature e rappresentanze di governo.
- Le candidature elettorali decise autonomamente dal partito e quelle proposte
dal partito alla coalizione sono scelte sulla base dei criteri e delle procedure
fissati con apposito regolamento approvato dalla Direzione competente almeno
sei mesi prima della data delle elezioni. Per le elezioni regionali e provinciali
il regolamento è approvato dalla Direzione regionale; per le elezioni
comunali e circoscrizionali è approvato dalla Direzione della federazione.
- I regolamenti elettorali disciplinano, in particolare, l’attuazione
dei principi previsti dal presente articolo e dall’articolo 25 dello
statuto nazionale dei Democratici di Sinistra, ivi comprese le diverse modalità
di selezione delle candidature (primarie aperte – primarie chiuse
– selezione regolata).
- Ai diversi livelli, sovrintende alle procedure stabilite dal regolamento,
garantendone regolarità e pubblicità, un comitato elettorale
nominato dal competente organo dirigente eletto dal Congresso. I membri
del comitato elettorale non sono in ogni caso candidabili.
- Le candidature comunali e circoscrizionali sono approvate dall’assemblea
degli iscritti dell’organizzazione di partito competente o su delega
di questa, dal relativo organo dirigente. Le candidature comunali dei capoluoghi
di provincia sono ratificate dalla direzione della Federazione.
- Le candidature provinciali sono approvate dalla Direzione della Federazione
e ratificate dalla Direzione regionale.
- Le candidature regionali sono proposte dalle Direzioni delle federazioni
e approvate dalla Direzione regionale.
- Le proposte di candidature politiche nazionali ed europee sono, su designazioni
delle federazioni interessate approvate dalla Direzione regionale.
- La candidatura in liste o coalizioni concorrenti con quelle sostenute
dal partito, nonché il sostegno elettorale a liste o coalizioni concorrenti,
comportano, per gli iscritti alla Sinistra Federalista Sarda, la cessazione
automatica della qualità di iscritto e la cancellazione dall’Anagrafe
degli iscritti.
- Qualora il partito debba concorrere a presentare indicazioni, designazioni
o rose di candidati per la composizione di rappresentanze di governo della
coalizione, tale funzione è esercitata, a livello corrispondente,
dal segretario politico del partito e dal capo gruppo consiliare, sentiti
gli organi collegiali da essi rappresentati.
- Per gli eletti ad ogni livello istituzionale non può essere superato
il periodo di due mandati. Gli organi dirigenti competenti possono approvare
deroghe, adeguatamente motivate, con la maggioranza assoluta dei componenti.
Art.11 – Intese e patti politici con altre organizzazioni
- La Sinistra Federalista Sarda può sottoscrivere intese e patti
politici, ai diversi livelli, con altri partiti e movimenti politici e con
organizzazioni sociali, professionali e culturali, allo scopo di perseguire
obiettivi comuni di carattere politico, programmatico, elettorale.
- Le intese e patti politici sono approvati, ai diversi livelli, dall’organo
dirigente eletto dal Congresso. Quelli di rilevanza comunale o sovracomunale
sono ratificati dalla Direzione della federazione.
TITOLO IV
Assetto organizzativo
Art. 12 – Articolazione organizzativa
- La presenza organizzata dei Democratici di Sinistra – Sinistra Federalista
Sarda si articola in tre forme o dimensioni: quella associativa, nel territorio
e nei luoghi di lavoro e di studio; quella federativa, comprendente associazioni
specifiche federate o raccordate al partito; quella parlamentare e consiliare,
formata dagli iscritti eletti nelle istituzioni rappresentative e di governo.
- Tutte le forme e dimensioni organizzative concorrono a costituire la struttura
organizzata del partito, articolata in tre livelli congressuali e di direzione
politica, secondo il principio di sussidiarietà: quello di base,
quello delle federazioni e quello regionale.
- Ciascuna organizzazione del partito, di qualunque livello territoriale
e di qualunque dimensione, è dotata di autonomia patrimoniale e risponde
esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali
da essa posti in essere.
Art. 13 – Organizzazioni di base
- Sono organizzazioni di base le sezioni territoriali, quelle costituite
nei luoghi di lavoro e di studio, le eventuali strutture locali delle associazioni
federate o raccordate al partito. Esse costituiscono la sede primaria di
iscrizione, di partecipazione democratica e di voto congressuale per tutti
gli iscritti al partito.
- Spetta alla Direzione della Federazione la competenza in materia di assetto,
suddivisione, unificazione, variazione delle organizzazioni di base e del
loro ambito territoriale, nel pieno rispetto dei diritti statutari degli
iscritti e secondo il principio di sussidiarietà.
Art. 14 – Unioni comunali, intercomunali, di collegio
elettorale
- La Direzione della Federazione può decidere, previa consultazione
delle organizzazioni di base interessate, la costituzione di Unioni comunali
o intercomunali, ovvero di collegio elettorale con riferimento ai collegi
per la elezione del Parlamento, quali strumenti associativi e di cooperazione
tra più organizzazioni di base.
Art. 15 – Organizzazioni all’estero
- Possono essere costituite organizzazioni dei Democratici di Sinistra –
Sinistra Federalista Sarda fra cittadini sardi abitanti all’estero.
Tali organizzazioni devono essere riconosciute dalla Direzione regionale
del partito, prevedendo anche apposite forme di sostegno e di collaborazione.
- Gli iscritti abitanti all’estero possono iscriversi ai partiti democratici
e di sinistra dei rispettivi Paesi, in coerenza con le affiliazioni internazionali
dei Democratici di Sinistra.
Art. 16 – Federazioni
- Le Federazioni, di ambito provinciale, subprovinciale o metropolitano,
costituiscono la struttura portante dell’organizzazione del partito,
con il compito di indirizzare, coordinare e promuovere l’iniziativa
politica complessiva e l’attività delle articolazioni locali
del partito nel territorio di competenza.
- Ciascuna Federazione, in conformità allo statuto e ai regolamenti
nazionali e regionali del partito provvede a regolamentare la propria attività
e quella delle articolazioni del partito nel territorio di competenza.
- Nel territorio regionale sono costituite le seguenti Federazioni: Cagliari,
Sassari, Nuoro, Oristano, Carbonia (Sulcis-Iglesiente), Olbia (Gallura),
Lanusei (Ogliastra, Sarcidano e Barbagia di Seulo), Medio Campidano.
- Sulla costituzione di nuove Federazioni, sull’unificazione o sulla
modifica di Federazioni esistenti è competente a decidere il Congresso
o l’Assemblea congressuale regionale.
Art. 17 – Sinistra Giovanile
- La Sinistra Giovanile è il soggetto politico nel quale si organizzano
i giovani dei Democratici di Sinistra. Ad essa è riconosciuta autonomia
di proposta e di iniziativa politica. Possono far parte della Sinistra Giovanile
le ragazze e i ragazzi dai 14 ai 29 anni.
- L’iscrizione alla Sinistra Giovanile è a tutti gli effetti
iscrizione al partito dei Democratici di Sinistra per tutti coloro che abbiano
compiuto il sedicesimo anno di età. I loro diritti e i loro doveri
sono regolati dallo Statuto dei Democratici di Sinistra. La Sinistra Giovanile
può sperimentale forme di adesione all’organizzazione, disciplinate
da un proprio regolamento, che non comportino l’iscrizione al partito.
- La Sinistra Giovanile è presente ad ogni livello di organizzazione
del partito, ed esprime proprie rappresentanze nei congressi e negli organi
dirigenti del partito a tutti i livelli.
- Il partito si impegna a tutti i livelli a sostenere politicamente, economicamente
e organizzativamente la costruzione e il radicamento della Sinistra Giovanile
fra le giovani generazioni.
- La Sinistra Giovanile si dota di un proprio regolamento regionale compatibile
con il presente statuto.
Art. 18 – Autonomie tematiche
- Gli iscritti, anche con l’adesione di non iscritti, possono formare
associazioni tematiche, con lo scopo di sviluppare l’iniziativa programmatica
e politica su temi specifici di largo interesse.
- Le associazioni tematiche concorrono a definire le linee programmatiche
del partito. A tal fine presentano proposte agli organi dirigenti e alle
rappresentanze istituzionali del partito, che sono tenuti a prenderle in
esame e a pronunciarsi in merito.
- La costituzione di una associazione tematica è deliberata dalla
Direzione regionale o dalla Direzione federale territorialmente competente.
- Ciascuna associazione tematica si dota di un proprio regolamento compatibile
con il presente statuto.
Art. 19 – Associazioni di tendenza politico-culturale
- Gli iscritti, anche con l’adesione di non iscritti, possono costituire
autonomamente associazioni di tendenza politica e culturale, con lo scopo
di sviluppare l’elaborazione, il dibattito e la proposta programmatica
e politica.
- Le associazioni di tendenza si dotano di un proprio statuto o regolamento.
- Il Consiglio Regionale dei Garanti verifica la conformità dello
statuto o regolamento dell’associazione con le finalità e le
regole del presente statuto. Se l’associazione ha ottenuto tale riconoscimento
può contare su forme di sostegno economico e organizzativo da parte
del partito, da normare nel regolamento finanziario regionale.
Art. 20 – Eletti nelle istituzioni rappresentative
e di governo
- Gli iscritti al partito eletti in ciascuna istituzione rappresentativa
aderiscono allo stesso gruppo consiliare, che può eventualmente comprendere
anche non iscritti al partito ovvero essere gruppo di coalizione.
- Partecipano all’attività del gruppo anche gli iscritti al
partito membri dei corrispondenti organi di governo che non facciano parte
dell’assemblea.
- Qualora gli iscritti al partito aderiscano a un gruppo consiliare di coalizione,
costituiscono in seno a questo un proprio coordinamento e nominano un coordinatore.
- Gli iscritti al partito eletti nelle istituzioni rappresentative e di
governo, oltre ai diritti spettanti a ciascun iscritto, hanno anche i seguenti:
a) se parlamentari europei o nazionali o membri del Governo nazionale o
regionale o consiglieri regionali o presidenti di provincia o sindaci di
città capoluogo essi fanno parte di diritto del Congresso regionale
e di Federazione e degli organi dirigenti eletti da questi; se consiglieri
o assessori provinciali o di città capoluogo o sindaci di Comuni
non capoluogo, essi fanno parte di diritto del Congresso di Federazione;
essere chiamati a partecipare alle iniziative del partito dedicate alla
definizione, all’attuazione e alla verifica del programma elettorale
nell’istituzione democratica di cui fanno parte.
- Gli iscritti al partito eletti nelle istituzioni rappresentative e di
governo, oltre ai doveri spettanti a ciascun iscritto, hanno anche i seguenti:
a) svolgere il proprio mandato nel rispetto degli impegni politici e programmatici
assunti con il partito e con gli elettori, su cui a fine mandato il capo
gruppo, ovvero il coordinatore degli eletti iscritti al partito, fornirà
una valutazione all’organizzazione del partito interessata; b) mantenere
un rapporto assiduo con il collegio di elezione e con l’organizzazione
di partito corrispondente e con l’elettorato della coalizione; c)
contribuire con una quota della propria indennità al sostegno dell’attività
complessiva del partito, secondo quanto previsto nel regolamento finanziario.
TITOLO V
Congressi, organi dirigenti e di garanzia
Art. 21 - Congressi
- Il congresso regionale e i congressi di Federazione sono, ai rispettivi
livelli territoriali, la massima istanza di indirizzo politico e programmatico
e di conferimento del mandato agli organi dirigenti e di garanzia.
- Il congresso regionale , in particolare: a) approva i documenti politici,
programmatici e organizzativi che impegnano tutte le organizzazioni in ambito
regionale e quelli da proporre al congresso o agli organi dirigenti nazionali
dei Democratici di Sinistra; b) approva le proposte di patto federativo
e di statuto e delle relative modifiche; c) elegge i delegati al congresso
nazionale dei Democratici di Sinistra; d) elegge il segretario, il presidente,
la direzione, il collegio dei garanti, nonché i componenti della
Direzione nazionale dei Democratici di Sinistra che devono essere espressi
dal congresso regionale.
- Il congresso di federazione, in particolare: a) approva i documenti politici,
programmatici e organizzativi che impegnano tutte le organizzazioni in ambito
federale e quelli da proporre ai congressi o agli organi dirigenti nazionali
o regionali; b) elegge i delegati ai congressi di livello superiore; c)
elegge il segretario, la direzione e il collegio dei garanti.
- Il Congresso regionale e i Congressi federali si svolgono, in via ordinaria,
ogni tre anni. Sono convocati dalla Direzione del livello corrispondente,
la quale approva il regolamento congressuale che stabilisce l’ordine
del giorno e le norme per l’elezione dei delegati e per lo svolgimento
del Congresso.
- Possono essere convocati Congressi straordinari regionali o federali,
fissandone l’ordine del giorno, su richiesta sottoscritta da almeno
la metà più uno dei componenti della corrispondente Assemblea
congressuale.
- Nelle organizzazioni di base il Congresso è costituito dalla assemblea
degli iscritti, appositamente convocata. Essa elegge il Segretario, il Comitato
direttivo e il Tesoriere.
Art. 22 - Assemblee congressuali
- L’Assemblea congressuale regionale e quelle delle Federazioni sono,
al rispettivo livello, il massimo organo deliberativo e rappresentativo
del partito tra un Congresso e l’altro.
- L’Assemblea congressuale è costituita dai delegati con diritto
di voto al Congresso che mantengano la qualità di iscritto al partito.
Essa si riunisce di norma una volta all’anno, su convocazione della
Direzione, che ne fissa l’ordine del giorno. E’ convocata in
via straordinaria su richiesta sottoscritta, fissandone l’ordine del
giorno, da almeno un terzo dei componenti della Direzione o da almeno un
quinto dei componenti della stessa Assemblea congressuale.
Art. 23 - Segretario regionale
- Il Segretario regionale rappresenta politicamente la Sinistra Federalista
Sarda, è responsabile dell’attuazione del programma politico
su cui ha chiesto il mandato del Congresso, garantisce il rispetto del patto
federativo sottoscritto con la Direzione nazionale dei Democratici di Sinistra.
- Egli fa parte di diritto della Direzione, del Direttivo e della Segreteria
regionali. Propone la composizione della Segreteria e di altri eventuali
organi esecutivi regionali. Convoca e presiede il Direttivo e la Segreteria
ed ha il diritto di chiedere la convocazione della Direzione regionale,
la cui Presidenza deve provvedere entro 24 ore. Esercita le altre funzioni
a lui attribuite dallo statuto e dai regolamenti regionali.
- Il Segretario è eletto dal Congresso regionale a scrutinio segreto,
con la maggioranza dei voti validamente espressi, sulla base di candidature
presentate alla Presidenza del Congresso, sottoscritte da almeno un quinto
degli aventi diritto al voto e accompagnate da un programma politico.
- La carica di Segretario regionale è incompatibile con quelle di
componente del Governo nazionale o della Giunta regionale, di presidente
del Consiglio regionale, di presidente di provincia o di sindaco di città
capoluogo di provincia.
- In caso di dimissioni o impedimento del Segretario, la Direzione regionale
convoca l’Assemblea congressuale per l’elezione del nuovo Segretario.
La reggenza è esercitata, ove nominato, da un vice Segretario, altrimenti
dal componente della Segreteria più anziano d’età.
- Il Segretario può essere revocato dall’Assemblea congressuale,
appositamente convocata su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei
componenti. La revoca è approvata a scrutinio segreto, con la maggioranza
dei voti validamente espressi. In caso di revoca, la stessa Assemblea congressuale
nomina tre reggenti, sempre con la maggioranza dei voti validamente espressi,
con il compito di convocare un nuovo Congresso regionale entro due mesi.
Art. 24 - Presidente regionale
- Il Presidente regionale presiede l’Assemblea congressuale e convoca
e presiede la Direzione regionale. Egli fa parte di diritto della Direzione
e del Direttivo regionali. Sentito il Segretario regionale, egli propone
all’Assemblea congressuale ed alla Direzione regionale la nomina delle
rispettive Presidenze che lo coadiuvano, ciascuna eletta a maggioranza degli
aventi diritto al voto.
- Il Presidente è eletto dal Congresso regionale a maggioranza degli
aventi diritto al voto, sulla base di candidature presentate dai candidati
a Segretario regionale ovvero sottoscritte da almeno un quinto degli aventi
diritto al voto. La votazione è palese, salvo che un decimo degli
aventi diritto al voto non chieda lo scrutinio segreto. Per la elezione
a Presidente si applicano le stesse incompatibilità previste per
il Segretario nel precedente art. 23.
- In caso di dimissioni o impedimento del Presidente , l’Assemblea
congressuale provvede alla elezione del nuovo Presidente, con le stesse
modalità di cui al comma precedente.
- Il Presidente può essere revocato e sostituito dall’Assemblea
congressuale, su proposta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti.
La revoca e la nuova elezione sono deliberate a scrutinio segreto con la
maggioranza dei voti validamente espressi.
Art. 25 – Direzione regionale
- La Direzione regionale guida l’azione politica della Sinistra Federalista
Sarda sulla base degli indirizzi fissati dal Congresso e delle decisioni
assunte dall’Assemblea congressuale, e risponde della sua attività
a tali organi superiori.
- La Direzione regionale, in particolare: a) convoca il Congresso e l’Assemblea
congressuale regionali, fissandone l’ordine del giorno e approvando
i relativi regolamenti; b) può indire conferenze regionali tematiche,
l’assemblea regionale dei segretari delle organizzazioni di base,
referendum interni tra gli iscritti o aperti agli elettori del partito;
c) elegge il Direttivo, la Segreteria regionale, il Tesoriere e il comitato
di tesoreria; delibera sulle autonomie tematiche e sulle organizzazioni
di partito all’estero; d) approva il proprio regolamento interno,
il regolamento finanziario, i regolamenti per le candidature regionali e
provinciali, altri regolamenti demandati alla sua competenza; e) delibera
l’adesione alla coalizione regionale, ratifica le decisioni assunte
nell’ambito della stessa in assenza di regole comuni prestabilite,
ratifica l’adesione delle Federazioni alle coalizioni provinciali;
f) delibera sui programmi elettorali, sulle candidature e sulle maggioranze
di governo, in attuazione delle disposizioni dello statuto e dei regolamenti
elettorali e nel rispetto degli impegni assunti con la coalizione; g) fissa
gli indirizzi politici e programmatici per l’attività delle
rappresentanze elettive del partito, verifica l’attuazione dei programmi
elettorali e di governo e promuove le opportune misure di sostegno, di sviluppo
e di rettifica; h) delibera sulle intese e sui patti politici con le altre
organizzazioni; i) esercita i poteri sussidiari e sostitutivi di sua competenza;
j) esercita le altre funzioni attribuite ad essa dallo statuto e dai regolamenti.
- La Direzione è formata da: a) componenti eletti dal Congresso regionale,
secondo le norme previste dal regolamento congressuale; b) quali componenti
di diritto, il segretario regionale, il Presidente regionale, il Tesoriere,
i Segretari delle Federazioni, il Segretario della Sinistra Giovanile, la
coordinatrice delle donne, gli iscritti eletti nelle istituzioni di cui
all’art. 20, comma 4, lettera a) del presente statuto.
- La composizione complessiva della Direzione deve corrispondere ai voti
congressuali riportati dalle mozioni e deve rispettare il principio per
cui ciascuno dei sessi deve essere rappresentato in misura non inferiore
al 40% della rappresentanza totale. In difetto, si procede alla riduzione
del numero dei componenti elettivi del sesso sovrarappresentato ovvero alla
loro sostituzione con componenti dell’altro sesso in misura sufficiente
ad ottenere l’equilibrio della rappresentanza.
- Per motivate e urgenti ragioni, la Direzione può cooptare nuovi
componenti, a maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, nel
rispetto dei voti congressuali riportati dalle mozioni.
Art. 26 – Direttivo regionale
- La Direzione regionale ha facoltà di eleggere nel suo seno un Direttivo
regionale con il compito di assicurare la continuità dell’azione
di direzione e di coordinamento, nel rispetto delle deliberazioni e delle
prerogative della Direzione.
- Il Direttivo è eletto su proposta del Segretario, a maggioranza
dei voti validamente espressi e con voto palese, salvo che un decimo degli
aventi diritto al voto non richieda il voto segreto.
- In ogni caso, la composizione del Direttivo regionale deve corrispondere
ai voti congressuali riportati dalle mozioni e deve ricomprendere le fondamentali
funzioni di direzione politica regionale e delle federazioni.
Art. 27 – Conferenza programmatica annuale e commissione
regionale per il Progetto
- Al fine di definire gli orientamenti del partito su questioni di rilievo
e assumere decisioni sul programma si convoca annualmente una Conferenza
programmatica regionale preparata da una Commissione eletta dal Congresso
regionale di cui fanno parte di diritto i responsabili delle Autonomie tematiche
regionali ed i responsabili dei dipartimenti di lavoro, la coordinatrice
delle donne e un delegato della Sinistra Giovanile. L’Assemblea congressuale
può eleggere nuovi membri della Commissione nel corso della Conferenza
programmatica regionale. La Commissione regionale del Progetto resta in
carica fino al successivo Congresso ed elegge al suo interno una presidenza
ristretta.
Art. 28 – Conferenza dei segretari Federali
- La Conferenza dei Segretari federali è un organo di rappresentanza
federale del partito e ha il compito di interagire con gli altri organi
regionali del partito per coordinare l’attuazione del programma di
mandato.
- Ne fanno parte: a) i segretari delle federazioni ed i responsabili di
eventuali coordinamenti regionali; b) il segretario politico regionale ed
i componenti la segreteria di volta in volta interessati all’ordine
del giorno.
- La Conferenza è presieduta da un rappresentante eletto tra i suoi
componenti. E’ convocata dal Presidente d’intesa col Segretario
regionale con il quale concorda l’ordine del giorno.
Art. 29 – Conferenza regionale delle donne
- La Conferenza delle donne della Sinistra Federalista Sarda, nel rispetto
del pluralismo politico – culturale, discute e decide orientamenti
politico – programmatici e agenda politica, che concorrono alla formazione
e alla definizione dei contenuti del programma e alla formazione degli organismi
dirigenti e delle rappresentanze istituzionali.
- La Conferenza regionale delle donne, convocata dalla Direzione regionale
che ne approva il regolamento, elegge la Coordinatrice regionale delle donne.
La Conferenza regionale delle donne è promossa dalle donne componenti
la direzione regionale.
Art. 30 – Conferenza regionale delle lavoratrici
e dei lavoratori
- La Conferenza regionale delle lavoratrici e dei lavoratori, nel rispetto
del pluralismo politico e culturale discute gli orientamenti che concorrono
all’attività e al programma della Sinistra Federalista Sarda
per ciò che riguarda i temi di proprio interesse. La Conferenza è
convocata dalla Direzione regionale che ne approva il regolamento. La Conferenza
elegge il Consiglio regionale delle lavoratrici e dei lavoratori, che ha
poteri consultivi su tutta l’attività della Sinistra Federalista
Sarda in materia di lavoro.
Art. 31 – Il Tesoriere regionale
- Il Tesoriere regionale ha la responsabilità delle attività
amministrative, patrimoniali ed economiche della Sinistra Federalista Sarda.
Egli esercita tutti i poteri di ordinaria amministrazione e, previa autorizzazione
della Direzione o del Direttivo regionali, quelli di straordinaria amministrazione.
- Egli ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva,
dell’organizzazione regionale del partito. Esercita i suoi poteri
in conformità allo statuto e ai regolamenti finanziari.
- Il Tesoriere è eletto, unitamente al comitato di tesoreria, dalla
Direzione regionale, su proposta del Segretario, con la maggioranza dei
voti validamente espressi.
Art. 32 - Collegio regionale dei garanti
- Il Collegio regionale dei garanti è composto da 23 membri, eletti
tra iscritte ed iscritti di riconosciuto prestigio che: a) non hanno rapporti
di dipendenza economica con l’organizzazione di partito; b) non rivestano
cariche pubbliche elettive di rilievo nazionale o regionale; c) non svolgano
incarichi remunerati a tempo pieno su designazione politica.
- Il Collegio regionale dei garanti è eletto dal Congresso a scrutinio
segreto.
- Il Collegio regionale dei garanti elegge il presidente con la maggioranza
dei voti validamente espressi.
- Il Collegio regionale dei garanti adotta un regolamento interno per l’esercizio
delle funzioni previste dallo Statuto ed un regolamento disciplinare.
- Tra un Congresso e l’altro il Collegio può procedere a reintegrare
per coptazione i membri venuti meno per dimissioni o altra causa.
- E’ istituito, all’interno del Consiglio regionale dei garanti,
un osservatorio per il rispetto della norma antidiscriminatoria, nonché
dell’art. 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, che ha stabilito nuove
norme in materia di rimborso delle spese elettorali. Compito dell’osservatorio
è quello di vigilare sull’applicazione della norma antidiscriminatoria
nella formazione degli organismi dirigenti e nella definizione delle liste
elettorali.
Art. 33 – Collegio Regionale dei Sindaci revisori
- La Direzione regionale nomina un collegio regionale dei Sindaci revisori
composti di tre membri aventi, di norma la qualifica di “revisore
ufficiale dei conti”. Esso adempie ai compiti previsti dalla legge
ed accerta la regolare tenuta della contabilità; esprime parere preventivo
di congruità e di corrispondenza alle reali disponibilità
economiche e finanziarie dei Bilanci preventivi, verifica le risultanze
e la correttezza dei conti consuntivi.
Art. 34 – Organi della Federazione
- Sono Organi della Federazione:
a) il Segretario di Federazione;
b) l’Assemblea Congressuale federale e il suo presidente;
c) la Direzione federale e il suo presidente;
d) il Direttivo della Federazione;
e) il Tesoriere;
f) il Consiglio dei Garanti;
g) la Conferenza delle donne
- Il funzionamento degli Organi della Federazione è disciplinato
da apposito regolamento emanato dalla Direzione della Federazione, nel rispetto
dei principi generali previsti dal presente Statuto e da quello nazionale.
Lo stesso Regolamento definisce i criteri e le modalità di nomina
dell’Esecutivo, del Tesoriere, del Collegio dei Sindaci revisori.
- L’Assemblea congressuale di Federazione deve prevedere che la Direzione
della Federazione sia composta da membri designati in parte in via elettiva
ed in parte per funzione, quali membri di diritto. Essa provvede a stabilire
i criteri per la designazione dei membri di diritto in ragione della funzione
da questi espletata; regola altresì la designazione dei membri su
base elettiva in modo da garantire anche la rappresentanza del territorio,
oltre che delle diverse componenti culturali e politiche all’interno
del Congresso. Deve altresì essere garantita la rappresentanza di
entrambe i sessi in misura tendenzialmente paritaria e comunque, per la
parte elettiva, in modo che nessuno dei sessi sia rappresentato in misura
inferiore al 40%.
- La carica di Segretario della Federazione è incompatibile, oltre
che con le cariche previste all’art. 23 punto 4, anche con la carica
di Assessore provinciale e di Assessore del Comune sede della Federazione.
Art. 35 – Organi delle Unità di base e delle
Unioni comunali ed intercomunali
- Gli organi delle Unità di base sono:
a) Il Segretario;
b) Il Direttivo;
c) Il Tesoriere;
d) Il Consiglio dei Garanti.
- Il Direttivo dell’Unità di base può nominare una Segreteria
su proposta del Segretario.
- Il funzionamento, le modalità di elezione, la composizione e i
casi di incompatibilità degli organi sono regolati dalla Direzione
di Federazione competente in coerenza con le indicazioni dello Statuto regionale
e nazionale.
- Le Direzioni delle Federazioni disciplinano gli organi delle Unioni Comunali
ed Intercomunali articolate su più Unità di base e le modalità
di elezione.
TITOLO VI
Norme finali e transitorie
Art. 37- Numero legale e modalità di voto
- Il numero legale è presunto. Si procede alla verifica del numero
legale se richiesto e, comunque, per le votazioni per le quali sia prevista
dallo statuto una maggioranza qualificata.
- Le decisioni di carattere politico o programmatico o comunque non riguardanti
persone sono sempre assunte a voto palese.
- Le decisioni riguardanti persone sono assunte a scrutinio segreto nei
casi espressamente stabiliti dallo statuto e nei casi in cui tale modalità
di voto sia richiesta, per alzata di mano, da oltre un decimo degli aventi
diritto; in tutti gli altri casi sono assunte a voto palese.
- Nei casi in cui si debba votare a scrutinio segreto su liste nominative,
si procede con il metodo della lista bloccata ovvero del voto limitato.
Qualora lo statuto o il regolamento non prevedano il metodo da adottare,
questo è prescelto dagli aventi diritto al voto per alzata di mano
a maggioranza semplice.
Art. 38 - Dimissioni e decadenze
- Le dimissioni da componente di un organo del partito sono comunicate al
presidente o alla presidenza dello stesso organo.
- L’assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive determina
la decadenza dall’organo di partito: Essa viene dichiarata dal presidente
dello stesso organo e comunicata all’interessato.
- Se, per causa di dimissioni e di decadenze, un organo collegiale del partito
si riduce di almeno il 20 per cento della sua composizione originaria, si
procede alle necessarie cooptazioni.
Art. 39 - Poteri sussidiari e sostitutivi
- In attuazione dei principi di sussidiarietà e di federalismo solidale,
sono stabiliti i poteri sussidiari e sostitutivi di cui ai successivi commi.
- Con decisione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto
al voto e previo parere favorevole del Consiglio dei garanti di pari livello,
possono essere convocati Congressi straordinari: a) dalla Direzione della
Federazione competente per le organizzazioni di base; b) dalla Direzione
regionale per le Federazioni.
- Nei casi di grave contrasto tra un’organizzazione di base o una
Unione comunale o intercomunale o di collegio elettorale e la rispettiva
Federazione, su rilevanti decisioni di competenza locale ma tali da incidere
sulla politica della Federazione o sui rapporti tra questa e la coalizione,
la Direzione della Federazione, a maggioranza dei due terzi dei voti validamente
espressi, previo parere favorevole del Consiglio federale dei garanti e
previa informazione della Segreteria regionale, può sospendere la
decisione dell’organizzazione locale e chiederne il riesame alla presenza
di un rappresentante della stessa Direzione di Federazione e della Direzione
regionale. Se il contrasto non viene superato, la Direzione della Federazione
indice un referendum tra gli iscritti dell’organizzazione di base
interessata e il suo risultato vale come decisione conclusiva dell’organizzazione
di base. Analogamente si procede nei casi di grave contrasto tra una Federazione
e la Direzione regionale.
- In caso di estrema necessità o di grave danno al partito, la Direzione
regionale, su richiesta della Federazione competente e previo parere favorevole
del Consiglio regionale dei garanti, può sciogliere un organo dirigente
o un’organizzazione territoriale o tematica di livello sub-federale,
a maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi.
- In caso di estrema necessità e gravità, la Direzione regionale,
previo parere favorevole del Consiglio regionale dei garanti, può
sciogliere un organo dirigente di Federazione o di una autonomia tematica
regionale, a maggioranza di quattro quinti dei voti validamente espressi.
Art. 40 - Ricorsi
- Il Consiglio regionale dei garanti approva il regolamento che disciplina
i casi e le modalità di ricorso e di richiesta di parere di legittimità
statutaria. Fino alla sua approvazione si applicano le norme del corrispondente
regolamento nazionale.
Art. 41 - Finanziamento e amministrazione
- La struttura organizzativa della Sinistra Federalista Sarda, le Federazioni,
la Sinistra Giovanile, le Autonomie tematiche, le Associazioni di tendenza
politica e culturale e tutte le articolazioni territoriali e federative
previste dagli statuti nazionale e regionale hanno una propria autonomia
patrimoniale. Ciascuna risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti
giuridici, economici e patrimoniali da esse poste in essere e non ha responsabilità
per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.
- Il regolamento finanziario regionale è approvato dalla Direzione
regionale. Le norme in esso contenute, preventivamente sottoposte al parere
del Collegio regionale dei garanti costituiscono parte integrante del presente
Statuto.
- In conformità alle normative vigenti per le attività degli
Enti non commerciali viene espressamente stabilito che:
a) la struttura organizzativa regionale ed ogni altra articolazione territoriale
o tematica previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali, non
possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della Associazione,
salvo diverse disposizioni di legge;
b) in caso di scioglimento della struttura organizzativa regionale il suo
patrimonio, salvo diversa destinazione imposta per legge, sarà devoluto
in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del Decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460. In caso di scioglimento di una articolazione territoriale
o tematica prevista dallo Statuto nazionale o dallo Statuto regionale il
patrimonio sarà devoluto ad altra articolazione territoriale o tematica
del Partito o in caso di scioglimento dello stesso ad altra Associazione
o Ente, con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge;
c) la struttura organizzativa regionale e le altre articolazioni territoriali
e tematiche previste dallo Statuto nazionale e dallo Statuto regionale redigeranno
ed approveranno annualmente un rendiconto economico e finanziario nei tempi
e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o dai Regolamenti
finanziari.
La quota associativa è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna
rivalutazione.
Art. 42 - Norma di rinvio
- Per quanto non stabilito dal presente statuto e dai regolamenti della
Sinistra Federalista Sarda si applicano le norme statutarie e regolamentari
nazionali dei Democratici di Sinistra.
Art. 43 - Norme transitorie
- I soggetti politici collettivi cofondatori della Sinistra Federalista
Sarda hanno facoltà di costituirsi in associazioni di tendenza poltico
culturale, mediante l’approvazione di un proprio statuto o regolamento,
nel rispetto del presente statuto.
- Entro il 31 dicembre 2000 i soggetti politici collettivi cofondatori della
Sinistra Federalista Sarda provvedono a trasmettere agli organi competenti
della Sinistra Federalista Sarda:
a) l’elenco nominativo dei propri associati;
b) il proprio bilancio aggiornato comprendente lo stato patrimoniale ed
il conto economico;
c) i beni patrimoniali e le risorse finanziarie da assegnare direttamente
all’amministrazione della Sinistra Federalista Sarda.
PATTO FEDERATIVO
Premessa
La Direzione dei Democratici di Sinistra, e la Direzione Regionale dei DS –
Sinistra Federalista Sarda ispirandosi ai principi e agli indirizzi politici
e programmatici approvati dal proprio congresso costitutivo e sanciti nello
statuto nonché alle proposte di riforma istituzionale fondate sul federalismo
democratico e solidale, danno seguito alla decisione adottata dal primo congresso
regionale dei DS sardi di organizzarsi autonomamente, dotandosi di proprio statuto
e nel contempo regolando i rapporti con i DS attraverso un patto federativo.
La costituzione della Sinistra Federalista Sarda risponde alla coscienza oggi
sempre più largamente diffusa della specificità della questione
sarda, riconosciuta a suo tempo anche dalla Assemblea Costituente ed espressa
nel rilievo costituzionale dello Statuto di Autonomia Speciale della Sardegna.
La Sinistra Federalista Sarda conduce la sua azione politica in Sardegna sulla
base dei programmi e dei deliberati dei suoi Congressi. Essa partecipa al progetto
riformatore dei Democratici di Sinistra arricchendolo della propria originale
tradizione, esperienza ed elaborazione.
E’ largamente acquisita la consapevolezza che la questione sarda non può
essere limitata ai pur delicatissimi problemi economici ma che con questi si
intrecciano le questioni legate alla storia, alle tradizioni, alla cultura e
alla lingua del popolo sardo. L’obiettivo di un maturo sviluppo economico,
sociale e culturale impegna dunque i Democratici di Sinistra e la Sinistra Federalista
Sarda a perseguire il traguardo di una forte soggettività politica del
popolo sardo e delle sue istituzioni.
Un simile obiettivo ben difficilmente può essere perseguito nell’ambito
di uno Stato centralista.
Occorre dunque un impegno comune di riforma istituzionale democratica e federalista
che preveda:
a) L’attribuzione alle Regioni di una potestà legislativa generale
riservando agli organi dello Stato la tutela dei principi generali della Costituzione,
dei fondamentali diritti individuali e collettivi e il superamento dei divari
di sviluppo insieme alle politiche monetaria e fiscale, dell’ordine e
della sicurezza, della giustizia, della difesa e dei rapporti internazionali.
b) La creazione di una Camera delle Regioni almeno tendenzialmente paritaria
nella sua composizione e nel suo funzionamento, con poteri legislativi e di
controllo pregnanti, sede di partecipazione ai processi decisionali nazionali.
c) La riforma degli apparati dello Stato e del settore pubblico in una ottica
federale, volta a colmare il divario esistente nel campo dei diritti dei cittadini,
del livello dei servizi sociali e della pubblica amministrazione.
Ciò deve comportare un rapporto radicalmente mutato, oltre che fra Stato
e Regioni, anche fra Regione e sistema delle Autonomie locali che si fondi sul
principio di sussidiarietà e di pari dignità istituzionale.
La Sinistra Federalista Sarda intende contribuire all’obiettivo della
definizione di un programma e di intenti comuni tra le forze che ispirano la
loro idealità e cultura ai valori del socialismo, dell’autonomismo
democratico e del sardismo.
Lo sviluppo dei sistemi federalisti non si presenta lineare. Sono in corso in
Europa e nel mondo fenomeni dirompenti e contraddittori. Al processo incalzante
di globalizzazione economica e culturale fanno riscontro rivendicazioni autonomiste
di identità a lungo represse o sopite ma talvolta anche volte alla difesa
delle posizioni di vantaggio acquisite e alla separazione dalle regioni più
deboli. DS e Sinistra Federalista Sarda riaffermano l’impegno solidale
teso a garantire il giusto sostegno alle aree svantaggiate in un contesto di
recuperata efficienza e rigore morale.
La crescita economica e sociale della Sardegna deve essere perseguita nell’ambito
dello sviluppo dell’intero Mezzogiorno ed entro l’orizzonte di una
politica di solidarietà e cooperazione.
L’art. 13 dello Statuto Speciale, così come gli strumenti successivamente
definiti dallo Stato e dall’Unione Europea, costituiscono le condizioni
per perfezionare una proficua intesa tra Regione, Stato e Unione.
La Direzione nazionale dei Democratici di Sinistra accoglie pienamente l’istanza
di più alta soggettività politica e culturale che hanno indotto
i propri aderenti in Sardegna a scegliere di organizzarsi autonomamente e considera
tale decisione un contributo all’arricchimento del proprio patrimonio
politico e programmatico.
Art. 1
1. In coerenza con l’indirizzo federalista assunto come base dell’organizzazione
del partito, fra la Direzione nazionale dei Democratici di Sinistra rappresentati
dal segretario nazionale pro tempore e la Direzione regionale della Sinistra
Federalista Sarda rappresentata dal segretario regionale pro tempore si stipula
il seguente patto federativo al quale si uniformeranno tutti i rapporti politici,
organizzativi, amministrativi.
Art. 2
1. La Sinistra Federalista Sarda rappresenta nel territorio della Sardegna i
Democratici di Sinistra.
Art. 3
1. I Democratici di Sinistra rappresentano nell’ambito nazionale ed europeo
la Sinistra Federalista Sarda.
Art. 4
1. La Sinistra Federalista Sarda partecipa alla vita dei Democratici di Sinistra
con proprie delegazioni elette in occasione del Congresso regionale nei diversi
livelli di direzione politica previsti dallo statuto nazionale dei DS.
Art. 5
1. Nelle materie di esclusivo interesse della Sardegna la Direzione nazionale
dei DS, quando non sia già espressamente previsto da altre disposizioni
statutarie o di legge, demanda ogni decisione agli organi dirigenti della Sinistra
Federalista Sarda.
Art. 6
1. Nelle materie di interesse nazionale ed europeo la Sinistra Federalista Sarda
riconosce agli organismi dirigenti nazionali dei DS ogni potere di decisione,
gli eletti nelle assemblee parlamentari in sua rappresentanza sono impegnati
a uniformarsi nel rispetto dello statuto nazionale dei DS.
2. Nelle materie di interesse nazionale ed europeo, che coinvolgano interessi
della Sardegna, gli organismi nazionali dei DS sono impegnati a consultare preventivamente
gli organi dirigenti della Sinistra Federalista Sarda.
Art. 7
1. La Sinistra Federalista Sarda nell’ambito del territorio regionale
stipula accordi, intese, patti di federazione, accordi di coalizione, con altre
formazioni, gruppi e movimenti politici che perseguono le medesime finalità
politiche e programmatiche. Questi sono discussi e approvati dalla direzione
regionale ed impegnano a tutti gli effetti gli organismi dirigenti nazionali
dei Democratici di Sinistra.
Art. 8
1. Il finanziamento pubblico derivante dalle vigenti disposizioni di legge per
la parte relativa al consenso elettorale raccolto in Sardegna è versato
nella misura dei 4/5 all’amministrazione della Sinistra Federalista Sarda.
I Parlamentari eletti in Sardegna versano le quote previste dal regolamento
finanziario amministrativo approvato dalla direzione regionale all’amministrazione
della Sinistra Federalista Sarda.
Art. 9
1. Lo statuto approvato dal congresso regionale dei delegati della Sinistra
Federalista Sarda è parte integrante e sostanziale del presente Patto
Federativo. Per quanto non previsto dal presente Patto e dallo Statuto regionale
e per quel che riguarda l’assetto dei poteri federali, valgono le disposizioni
dello Statuto nazionale dei Democratici di Sinistra approvato dal Congresso
di Torino del gennaio 2000.